La distruzione della libertà sindacale in Italia: dallo Statuto dei lavoratori al “Testo unico” del 2014

articolo tratto da “Collegamenti” n. 1, aprile 2021

a) dai consigli di fabbrica alle RSU (1970-1993)

Le mobilitazioni del decennio 1968-1979 avevano conferito al movimento operaio una enorme forza contrattuale, con la nascita spontanea dei consigli di fabbrica e di organismi sindacali di base autogestiti come i CUB e le assemblee autonome. Le burocrazie sindacali erano state costrette a rincorrere le agitazioni con improbabili sforzi unitari (1972 nascita della della federazione sindacale unitaria CGIL-CISL-UIL) e con il riconoscimento dei consigli di fabbrica (ben presto istituzionalizzati)

In questo contesto di mobilitazione generale anche una conquista importante come lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) era stata percepita come una sorta di compromesso al ribasso.

Ricorda in proposito Luciana Castellina: “È un fatto che anche noi quando in Parlamento venne approvato lo Statuto dei lavoratori, il 20 maggio 1970, quasi ignorammo l’evento; e del resto, come si sa, anche il Pci, sia pure per ragioni diverse dalle nostre, prese le distanze dalla nuova legge; e si astenne.”1

Se questa era la posizione dei settori più moderati della sinistra (come “Il Manifesto”) ben più gravi erano le accuse da parte dei settori più radicali.

In effetti lo Statuto dei lavoratori conteneva alla base un vizio sostanziale che poi si sarebbe trasformato in un valido strumento di repressione delle lotte, quello cioè di attribuire i diritti sindacali non ai lavoratori, ma solo ai sindacati, e non a tutti i sindacati, ma solo a quelli “maggiormente rappresentativi”.

Il Comitato di difesa e di lotta contro la repressione aveva dedicato una attenta analisi alla legge su “Quaderni piacentini” notando con molta lungimiranza:

“Veniamo alle norme sull’attività sindacale e sui poteri del sindacato (art. 19 e segg.), forse la parte più grave dell’intera legge. Si prevede la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, esclusivamente nell’ambito delle maggiori organizzazioni sindacali; a questi organismi è riservato il monopolio dell’esercizio di attività e diritti fondamentali all’interno dei luoghi di lavoro. Le r.s.a. indicono le riunioni e il referendum, usufruiscono del diritto di affiggere testi e comunicati, possono ottenere l’uso di un locale all’interno delle maggiori aziende; ai loro dirigenti è data una speciale tutela contro i licenziamenti illegittimi e il diritto a permessi. Solo le maggiori organizzazioni sindacali possono intervenire dall’esterno, a mezzo dei propri dirigenti, alle assemblee di fabbrica, e possono chiedere al Pretore la cessazione della condotta antisindacale del datore di lavoro; possono svolgere attività in materia di tutela, assistenza e collocamento”

L’art. 19 riconosceva cioè un vero e proprio monopolio legale alle “associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale” e alle “associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni” purché “firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.” espropriandone la totalità dei lavoratori.

Se negli anni settanta era stato impossibile utilizzare questo codicillo per imbrigliare i lavoratori, la norma si sarebbe rivelata utile, in un contesto profondamente mutato, negli anni ottanta quando irrompe sulla scena una nuova stagione di lotte nella scuola, nei trasporti e nei servizi.

Nel 1991 CGIL-CISL-UIL decidono di cestinare definitivamente l’esperienza dei consigli di fabbrica, che in passato si erano rivelati non sempre controllabili, sostituendoli con Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). L’accordo (poi formalizzato con Confindustria il 20 dicembre 1993) prevede che solo i due terzi dei delegati vengano eletti dai lavoratori, il terzo residuo è “di nomina regia” scelto direttamente dai sindacati firmatari di contratto. Alle elezioni possono presentare liste, oltre a CGIL-CISL-UIL, anche altre “associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo” purché aderiscano formalmente all’accordo. È esclusa la possibilità di presentare liste da parte di collettivi o organismi informali.

b) Le leggi antisciopero (1990-2000)

Contemporaneamente il governo (in piena sintonia con CGIL-CISL-UIL) attua un pesante giro di vite contro gli scioperi con la legge 15 giugno 1990 n. 146 (aggravata dieci anni dopo con la legge 11 Aprile 2000, n. 83). L’obiettivo è dichiaratamente quello di stroncare il fiorire di agitazioni da parte di “cobas” e altri organismi sindacali di base. In sostanza la nuova normativa, con il pretesto di garantire alla cittadinanza la fruizione dei “servizi pubblici essenziali” pone al diritto di sciopero pesantissime limitazioni nei trasporti, nella sanità, nella scuola e in una lunga serie di servizi.

In particolare per indire uno sciopero occorre prima di tutto esperire un tentativo di conciliazione (che si risolve normalmente in una pura perdita di tempo), dare un congruo preavviso (non inferiore a dieci giorni, ma “nei codici di autoregolamentazione […] possono essere determinati termini superiori” art. 2 comma 5), indicare la durata massima dell’astensione dal lavoro (che non può mai essere a tempo indeterminato), garantire una “rarefazione oggettiva” tra uno sciopero e l’altro (anche se indetti da organismi diversi), astenersi dalle agitazioni in determinati periodi dell’anno, garantire in ogni caso l’erogazione dei “servizi indispensabili” eventualmente dispensando dallo sciopero quote predefinite di personale.

L’articolazione di queste norme nei singoli comparti viene demandata alla contrattazione collettiva e quindi ad accordi “di autoregolamentazione” con i soliti sindacati concertativi. Gli accordi di categoria limitano ulteriormente il diritto di sciopero. Ad esempio in quello della scuola è stabilito persino il numero massimo di giornate di sciopero annuali che può fare il singolo insegnante !

A vigilare su questo complesso meccanismo viene istituita una “Commissione di Garanzia” (art. 12) il cui compito primario, nella realtà dei fatti, è sempre stato quello di limitare e circoscrivere al massimo le agitazioni.

Vengono previste pesanti sanzioni per i sindacati e gli individui inadempienti (art. 4), persino “la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all’utenza […] costituisce forma sleale di azione sindacale” e comporta sanzioni.

Esclusivamente nel caso “ di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori” non si applicano i termini di preavviso e di durata massima (art. 2 comma 7)

 

c) Dal referendum (1995) al “Decreto anti-Cobas” (1997)

Nel 1995 un referendum popolare amplia il diritto di costituire rappresentanze sindacali a tutti i sindacati che avessero sottoscritto anche solo un contratto aziendale3 questa norma ha avvantaggiato quegli organismi di base che disponevano di un solido sostegno nell’unità produttiva ma, in situazioni di maggior debolezza, ha anche favorito la costituzione di “sindacati di comodo” da parte del padronato con la sottoscrizione di contratti capestro per i lavoratori. Una prova in più (se ce ne fosse bisogno) che è la forza dei lavoratori e non la legge formale a garantire i diritti.

In ogni caso, come spesso succede, la volontà popolare espressa dal referendum (chiaramente favorevole ad un ampliamento dei diritti sindacali) è stata prontamente sovvertita dal legislatore con l’emanazione del Decreto Legislativo 4 novembre 1997 n. 396 (non a caso definito il “Decreto anti Cobas” dal Sole – 24 Ore4) successivamente fuso nel D.Lvo 30 Marzo 2001 n. 165 (dal cui testo citeremo gli articoli).

È da notare che queste norme si riferiscono esclusivamente al pubblico impiego anche se si ispirano chiaramente a quanto previsto per il privato dagli accordi CGIL-CISL-UIL e Confindustria. Ne esce quindi un quadro normativo frammentario, con il settore pubblico regolato da una legge e quello privato solo da accordi tra padronato e sindacati concertativi.

In base al “Decreto anti Cobas” vengono considerate rappresentative, e quindi ammesse alla contrattazione nazionale, solo quelle organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 % come media tra il numero degli iscritti ed i voti conseguiti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale (art. 43 comma 1).

Agli altri organismi sindacali vengono tolti tutti i diritti sindacali: permessi, assemblee, persino affissioni! Ciò in conseguenza dell’art. 42 comma 2 che riconosce alle sole organizzazioni sindacali “rappresentative” il diritto di costituire Rappresentanze sindacali aziendali e di godere quindi delle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori.

Vengono istituite le rappresentanze unitarie del personale (poi denominate RSU, come nel privato) alle cui elezioni “è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori”(art. 42 comma 3) Tuttavia solo le O.S. “rappresentative” hanno il diritto di indire le relative elezioni (il Decreto Legislativo 396 ne indicava, in teoria, i tempi “entro un anno”, ma su richiesta di CGIL CISL UIL nel comparto scuola le elezioni vennero rinviate di ben due anni con il Decreto Legge 22 gennaio 1999, n. 5 !). Possono presentare liste anche altre O.S. “purché siano costituite in associazione con proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l’elezione e il funzionamento dell’organismo” (art. 42 comma 4) viene quindi esclusa anche nel pubblico la possibilità di presentare liste da parte di gruppi spontanei di lavoratori.

Le prerogative delle rappresentanze unitarie sono lasciate alla mercé dei sindacati “rappresentativi”, sono loro infatti, attraverso la contrattazione, a stabilire “la composizione dell’organismo…e le specifiche modalità delle elezioni” (art. 42 comma 4), le dimensioni territoriali (commi 5 e 8 ), “i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali”(comma 6), l’eventuale trasferimento in via esclusiva dei “diritti di informazione e di partecipazione” relativi all’unità lavorativa (comma 7) fatta salva la possibilità che “ai fini dell’esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto” (comma 7) ovvero sempre i sindacati “rappresentativi” che in questo modo “commissarierebbero” le RSU.

I dati su iscritti e risultati elettorali vengono raccolti dall’ARAN (l’Agenzia governativa a cui è demandato il compito di contrattare con i sindacati i contratti del Pubblico Impiego) e controllati da un”comitato paritetico” del quale ovviamente fanno parte solo i sindacati ammessi “alla contrattazione collettiva nazionale”(art. 43 comma 8) cioè i soliti “rappresentativi” di cui sopra. Questi ultimi inoltre possono escludere dal computo per la rappresentatività “le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell’area” (art. 43 comma 9)…un modo quindi per “calmierare” al rialzo il prezzo delle tessere sindacali… (a proposito di libera concorrenza e di eliminazione delle posizioni di monopolio…).

L’ unico barlume “democratico” in un Decreto esplicitamente finalizzato al ripristino del monopolio sindacale è quello che subordina la firma del contratto all’assenso di quelle O.S. che “rappresentino nel loro comparto almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale…o almeno il 60 per cento del dato elettorale” (art. 43 comma 3), non è comunque previsto il ricorso a referendum nè ad altre forme di controllo da parte della base e permane il principio secondo cui sono le O.S. e non i lavoratori i detentori dei diritti sindacali.

d) La variabile Marchionne e il “fai da te” padronale (2010 – 2020)

La politica liberticida di CGIL-CISL-UIL rischia però di ritorcersi contro gli stessi sindacati, quando non si dimostrano sufficientemente pronti a genuflettersi alla volontà dei padroni.

Così nel 2010 la FIAT (amministratore delegato Marchionne) decide di firmare con CISL-UIL e alcuni sindacati gialli (UGL, FINSMIC, ass. quadri) un accordo separato che, lamenta la FIOM-CGIL “di fatto cancella tutta la storia di relazioni sindacali costruita nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi” oltre ad “abbassamenti generalizzati dei diritti dei lavoratori, come il taglio delle pause, con gravi conseguenze sulla salute degli stessi”5, elimina le RSU ed estromette la stessa CGIL (in quanto sindacato non firmatario) da ogni diritto sindacale. Per rafforzare la propria posizione contrattuale la FIAT esce l’anno successivo da Confindustria disconoscendo tutti i contratti sottoscritti dalla associazione padronale. Il colpo in questo caso non riesce perché la CGIL, attraverso una lunga ed estenuante battaglia legale riesce a farsi riconoscere il carattere di sindacato “maggiormente rappresentativo” recuperando così i diritti contrattuali. 6

Il caso è tuttavia emblematico della tendenza del padronato, in una situazione di debolezza del movimento dei lavoratori, a ricorrere al “fai da te” contrattuale, così, solo per citare qualche esempio recente, vediamo nel 2020 (in piena crisi pandemica) l’Ospedale San Raffaele di Milano passare unilateralmente dal contratto della sanità pubblica a quello privato AIOP molto più penalizzante per i lavoratori7 oppure le principali piattaforme di delivery (consegna cibo a domicilio) firmare un contratto capestro con l’UGL per bypassare le poche norme di legge a tutela dei riders8

 

e) Il “Testo unico” del 2014

Evidentemente questa selva di norme, codicilli ed accordi liberticidi non risulta sufficiente a imbrigliare la combattività dei lavoratori (nonostante la penosa frammentazione del sindacalismo di base ne indebolisca notevolmente l’incisività).

Con l’obiettivo dichiarato di estromettere i sindacati di base dalla fabbrica e di imbrigliare ogni forma di lotta non controllata dai vertici nazionali si arriva ad un nuovo accordo nel settore privato.

Con lo scopo di “definire pattiziamente le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori”9 si persegue una armonizzazione tra settore pubblico e privato con lo scopo di estendere anche a quest’ultimo il criterio del 5 % (media tra iscritti, rilevati dall’INPS, e risultati elettorali) come soglia minima per poter partecipare alle trattative contrattuali. Scompare il terzo di delegati nominati dall’alto ma il delegato che abbandona il proprio sindacato decade automaticamente dall’incarico.

Per poter partecipare alle elezioni delle RSU i sindacati non concertativi devono espressamente aderire all’accordo che prevede però pesanti clausole capestro elencate con linguaggio burocratico e involuto nella parte terza e quarta dell’accordo: le trattative avverranno solo sulla base delle piattaforme elaborate dai sindacati maggioritari, i contratti sottoscritti dalla maggioranza della RSU e dai sindacati maggioritari sono “efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici nonché pienamente esigibili per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa”, di conseguenza i sindacati che aderiscono al TU sono tenuti “a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti” (in parole povere non possono indire scioperi anche se sono contrari all’accordo), anche durante le trattative sono proibite le agitazioni (cosiddette “clausole di raffreddamento”), ai contratti di categoria viene infine demandata la definizione di “disposizioni volte a prevenire e a sanzionare eventuali azioni di contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il regolare svolgimento dei processi negoziali […] nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti collettivi”

In conclusione il Testo unico offre ai sindacati di base la possibilità di accedere a una parte dei diritti sindacali in cambio dell’abdicazione totale ad ogni ruolo conflittuale, a chi non lo sottoscrive viene tolta ogni agibilità, inclusa la possibilità di riscuotere le trattenute sindacali in busta paga. Uno scambio infame che ha pesantemente diviso le organizzazioni di base con l’adesione all’accordo di USB e Confederazione Cobas mentre altre come CUB, Sicobas e USI si sono rifiutate di cedere al ricatto.

f) Catene da spezzare

In questi anni padroni, Stato e sindacati concertativi hanno fatto a gara nel forgiare nuove catene per ingabbiare ogni possibilità di lotta. Ai lavoratori il compito di spezzarle, abbattendo con l’azione diretta le mura normative in cui si è cercato di rinchiudere la lotta di classe.

Mauro De Agostini

1  Luciana Castellina, Ignorammo l’evento, eravamo proprio extraparlamentari, Il Manifesto, 20 maggio 2020

https://ilmanifesto.it/ignorammo-levento-eravamo-proprio-extraparlamentari/

2 Comitato di difesa e di lotta contro la repressione (Milano, Via Motta, 17), Uno statuto per padroni e sindacati, “Quaderni piacentini”, n. 42, novembre 1970, p. 75-82 http://www.bibliotecaginobianco.it/flip/QPC/09/4200/index.html#76

3 Mario Meucci, Rappresentanze e contributi sindacali dopo il referendum abrogativo e secondo la Corte costituzionale, “ Incontri, rivista del Sindirigenticredito”, n. 8/1996. http://dirittolavoro.altervista.org/rsareferendum.html

4 Statali, via al decreto anti_Cobas, Il Sole-24 ore, 1 novembre 1997. Cfr. M. De Agostini, Per una storia del sindacato in Italia: dalla legge fascista sulla rappresentatività sindacale (Legge 3 Aprile 1926 n. 563) all’attuale normativa democratica (D. L.vo 4 novembre 1997 n. 396), “Collegamenti – Wobbly” , gennaio-giugno 2003.

5 FIOM-CGIL, Mirafiori 23 dicembre 2010: l’accordo della vergogna, s.d.

6 Fca perde in Cassazione: uscire da Confindustria non fa decadere i contratti, “La Repubblica”, 20 Agosto 2019. Sulla questione si era pronunciata anche la Corte Costituzionale con sentenza 231/2013 stabilendo che non solo la firma ma anche la partecipazione alle trattative garantisce il diritto di costituire RSA.

7 USI-CIT, L’ingiustizia sociale al tempo del Coronavirus, “Umanità Nova”, 22 marzo 2020, https://umanitanova.org/?p=11764

8 Stefano Galeotti, Rider, dal 3 novembre scatta il contratto farsa firmato da Ugl. Il ministero del Lavoro l’ha censurato ma ora prende tempo sulla trattativa, “Il Fatto quotidiano”, 18 ottobre 2020. https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/18/rider-dal-3-novembre-scatta-il-contratto-farsa-firmato-da-ugl-il-ministero-del-lavoro-lha-censurato-ma-ora-prende-tempo-sulla-trattativa/5969844/

9 Accordo interconfederale fra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, 28 giugno 2011