Da “Umanità Nova” n. 27/ 22 settembre 2024
Giusto 130 anni fa l’Italia conosceva una delle fasi più buie della sua storia: sanguinosa repressione delle agitazioni di Fasci siciliani e di quelle in Lunigiana, emanazione delle “leggi antianarchiche” (luglio 1894) da parte del governo Crispi. Se quella stretta repressiva veniva “giustificata” all’epoca con le grandi mobilitazioni operaie e gli attentati anarchici di Sante Caserio e Paolo Lega nessun pretesto plausibile sembra esistere oggi, in una fase (purtroppo) di scarsa effervescenza sociale, per la continua adozione di provvedimenti repressivi da parte del governo Meloni.
Un gravissimo pericolo è rappresentato oggi dal disegno di legge Piantedosi (vedi UN n. 24) che, nel più totale disinteresse della stampa, si sta discutendo in Parlamento. Se questo pacchetto sicurezza venisse approvato farebbe fare un salto indietro di cento anni al sistema delle libertà pubbliche nel nostro Paese.
Manca solo il ritorno del domicilio coatto (ma probabilmente ci stanno lavorando) per questo è indispensabile la più ampia mobilitazione e la più completa controinformazione sulle nuove misure in adozione.
Fare una sintesi di un provvedimento così ampio e organicamente repressivo non è semplice ma proviamo a ripercorrere sommariamente (e senza pretesa di completezza) alcuni dei punti salienti.
TERRORISMO “VERBALE” (art. 1) il semplice possesso “consapevole” (?) di documenti contenenti istruzioni su come preparare bombe ecc. Diventa reato e comporta la reclusione da 2 a 6 anni.
REVOCA DELLA CITTADINANZA (art. 9) era già prevista per gravi reati da una legge del 2018, in caso di cittadinanza acquisita. Ora il termine per adottarla dopo lacondanna definitiva viene esteso da 3 a 10 anni (bontà loro viene esclusa se il condannato non dispone di un’altra cittadinanza). Non è prevista (per il momento ?) per i cittadini dalla nascita.
OCCUPAZIONE DI IMMOBILI (art. 10) aumenta le pene (già più volte aggravate negli anni scorsi da Renzi, Salvini e poi con il decreto Rave party). Se l’immobile (e le sue pertinenze) è destinato “a domicilio altrui” occuparlo comporta la reclusione da 2 a 7 anni. Si procede d’ufficio se l’immobile è pubblico. La polizia può procedere direttamente allo sgombero senza attendere l’ordine del magistrato.
DANNEGGIAMENTO DURANTE MANIFESTAZIONI (art. 12) prevede ulteriori fattispecie di reato con pene inasprite.
DASPO URBANO E ARRESTO IN DIFFERITA (art. 13) è sufficiente essere stati denunciati (manco condannati !) nei 5 anni precedenti per reati “contro la persona o contro il patrimonio” per essere esclusi, da 12 mesi a 2 anni, dall’accesso a una località (incluse infrastrutture varie: leggi stazioni, cantieri TAV e ponte di Messina) inoltre l’arresto in flagranza “differita” viene esteso anche ai reati commessi nelle pubbliche manifestazioni.
BLOCCO STRADALE E FERROVIARIO (art. 14) torna ad essere un reato penale (e non più un illecito amministrativo) se commesso usando solo “il proprio corpo” da più persone può comportare la reclusione da 6 mesi a 2 anni..
NORME A TUTELA DELLA POLIZIA (E DELL’ESERCITO) gli agenti di polizia possono portare liberamente e senza licenza armi anche se fuori servizio (art. 28), se denunciati per fatti commessi in servizio poliziotti, militari e vigili del fuoco godono di un contributo per le spese legali (art. 22-23), gli agenti possono indossare videocamere in servizio soprattutto in carcere, CPR e durante manifestazioni (art. 21), introdotto un nuovo reato per lesioni ad agenti durante una manifestazione (art. 20), aggravate le pene per violenza, minacce o anche semplice resistenza a pubblico ufficiale (art. 19), l’imbrattamento degli edifici adibiti a “funzioni pubbliche” (tribunali, caserme ecc.) comporta pene aggravate (art. 24), il mancato rispetto di disposizioni impartite dalla polizia stradale (es. Ordine di fermarsi) comporta sanzioni amministrative più elevate riguardo a pene pecuniarie, decurtazione punti e sospensione della patente (art. 25). Vengono introdotte sanzioni a chi non ottempera a disposizioni o si oppone a guardia di finanza, guardia costiera e marina militare (art. 29).
NON PUNIBILITA’ DEI MILITARI ALL’ESTERO E DEGLI AGENTI PROVOCATORI Molti reati compiuti dall’esercito durante le missioni internazionali vengono dichiarati non punibili, incluso l’uso delle armi (art. 30). vengono notevolmente rafforzate le attività di spionaggio antiterrorismo (art. 31) gli agenti segreti in funzione antiterrorismo sono autorizzati a compiere loro stessi atti terroristici (!) che non possono essere perseguiti (art. 31). Viene così ampliata una impunità già introdotta parzialmente e transitoriamente dal governo Renzi con DL 7/2015
SICUREZZA NELLE CARCERI E NEI CPR (art 26-27, 34) Viene introdotto il nuovo delitto di “rivolta all’interno di un istituto penitenziario” con pene da 2 a 8 anni per i promotori e da 1 a 5 anni per la semplice partecipazione (ma sono previste anche numerose possibili aggravanti), l’istigazione a disobbedire alle leggi comporta un’aggravante se commessa all’interno delle carceri. Nel caso dei centri per immigrati (dove, ricordiamolo, sono detenute amministrativamente persone che non hanno commesso alcun reato) viene prevista la reclusione da 1 a 6 anni per chi promuove una rivolta e da 1 a 4 anni per la semplice partecipazione (anche qui sono previste numerose possibili aggravanti). Qui lo Stato getta la maschera dichiarando esplicitamente la condizione carceraria degli “ospiti” dei CPR. Vengono semplificate le procedure per l’istituzione di nuovi CPR.
NORME “ANTI ROM” (così sono state definite) la sospensione della pena per le detenute incinte o madri di figli piccoli non è più obbligatoria ma facoltativa (art. 15), vengono introdotte nuove norme contro chi organizza o favorisce l’accattonaggio minorile (art. 16)
Nella foga securitaria viene persino proibita (art. 18) la coltivazione e vendita della canapa light. Uno dei pochi articoli, questo, ad aver attirato l’attenzione della stampa.
Di fronte ad un attacco legislativo così grave occorre la più ampia e ferma mobilitazione. È probabile che in sede parlamentare qualche punto tra i più scabrosi venga “limato” per dare un contentino all’opinione pubblica ma è il provvedimento in blocco che va respinto. La storia ci insegna che un provvedimento liberticida non viene quasi mai abrogato dai governi successivi per cui ci troviamo ancora oggi con un armamentario repressivo risalente in larga misura a Crispi e al fascismo. È necessario bloccare ogni ulteriore deriva reazionaria !
FONTI: il presente articolo si basa sul dossier ufficiale 5 settembre 2024 prodotto dai servizi studi di Camera e Senato e su precedenti analisi a cura della rete No CPR e del Centro di documentazione contro la guerra, entrambi di Milano