Analisi del D.L. “Sicurezza” (DL 11/4/2025 n. 48)

Mattarella ha firmato. Alla faccia degli illusi che speravano che il Presidente avrebbe respinto un Decreto Legge palesemente incostituzionale, dato che manca completamente il “caso straordinario di necessità e urgenza” (art. 77 Cost.) che possa giustificare l’adozione per decreto di un provvedimento da mesi all’esame del Parlamento

Il provvedimento securitario è entrato in vigore sabato 12 aprile 2025, giusto in tempo per giustificare l’aggressione poliziesca al corteo pro Palestina a Milano. Le forze dell’ordine hanno attaccato il corteo, spezzandolo in due, solo per fermare 7 persone accusate di aver scritto sui muri slogan contro la premier.

Ma veniamo all’analisi del Decreto legge 11 aprile 2025 n. 48 che, fin nel titolo, ricalca il Disegno di legge all’esame del Senato: “Disposizioni URGENTI in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” (l’unica differenza consiste nella parola URGENTI necessaria per giustificare il ricorso a un DL) anche l’articolato segue pedissequemente il DDL (persino il numero progressivo degli articoli rimane identico)

Partiamo dal poco che manca:

Per venire incontro alle richieste del Quirinale sono state apportate leggere modifiche a 6 articoli.

Tra i più contestati è stato eliminato

il divieto ai migranti senza permesso di soggiorno di acquistare sim telefoniche (basterà il passaporto),

così come è stata espunta la norma che obbligava università e amministrazioni pubbliche a collaborare coi servizi segreti (la collaborazione rimane “facoltativa”).

Minima invece la variazione riguardante le donne incinte o con figli minori di un anno. Non viene mantenuto l’obbligo di rinvio della pena (come previsto in precedenza) ma solo prevista la possibilità di custodia cautelare in istituti a custodia attenuata.

Minime anche le variazioni delle cosiddette norme “anti Gandhi” che puniscono anche la semplice resistenza passiva, vengono più precisamente circoscritte anche le aggravanti per le manifestazioni “No Ponte” e “No TAV”.

Tutto il resto rimane identico quando non è stato addiritura peggiorato

TERRORISMO “VERBALE” (art. 1) chiunque detenga “consapevolmente” documenti contenenti istruzioni su come preparare bombe ecc. rischia la reclusione da 2 a 6 anni, la diffusione di questo materiale comporta la pena da 6 mesi a 4 anni. Viene in questo modo punito severamente un semplice reato di opinione (il mero possesso di testi scritti) mentre la “consapevolezza” è facilmente interpretabile in senso estensivo.

REVOCA DELLA CITTADINANZA (art. 9) era già prevista per gravi reati da una legge del 2018, in caso di cittadinanza acquisita. Ora il termine per adottarla dopo la condanna definitiva viene esteso da 3 a 10 anni. Si noti che l’art. 22 della Costituzione proibisce (in teoria) di privare una persona della cittadinanza “per motivi politici”e il “terrorismo” è sicuramente un reato politico.

OCCUPAZIONE DI IMMOBILI (art. 10) aumenta le pene (già più volte aggravate negli anni scorsi da Renzi, Salvini e poi con il decreto Rave party). Se l’immobile (e le sue pertinenze) è destinato “a domicilio altrui” occuparlo comporta la reclusione da 2 a 7 anni. Si procede d’ufficio se l’immobile è pubblico. La polizia può procedere direttamente allo sgombero senza attendere l’ordine del magistrato.

DANNEGGIAMENTO DURANTE MANIFESTAZIONI (art. 12) inasprisce le pene già precedentemente previste

DASPO URBANO E ARRESTO IN DIFFERITA (art. 13) vengono aggravate le norme già previste dal Decreto legge Minniti del 2017. Ora è sufficiente essere stati denunciati (manco condannati !) nei 5 anni precedenti per reati “contro la persona o contro il patrimonio” per essere esclusi, fino a 12 mesi, dall’accesso “alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze” (leggi stazioni, cantieri TAV e ponte di Messina).

L’arresto in flagranza “differita” viene esteso anche ai reati commessi nelle pubbliche manifestazioni. Qualora si sia stati condannati per atti commessi nell’ambito di infrastrutture ferroviarie, stradali ecc. L’eventuale sospensione condizionale della pena è subordinata al rispetto del DASPO comminato.

BLOCCO STRADALE E FERROVIARIO (art. 14) torna ad essere un reato penale (e non più un illecito amministrativo) se commesso da una sola persona viene punita con la reclusione fino a un mese, se compiuto da più persone può comportare la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Vengono così severamente colpite le manifestazioni sindacali e politiche spontanee ma anche le proteste compiute isolatamente (ad es. da militanti ambientalisti), anche se si svolgono in modo del tutto pacifico.

NORME A TUTELA DELLA POLIZIA (E DELL’ESERCITO)

il ministro Piantedosi

gli agenti di polizia possono portare liberamente e “senza licenza” armi anche se fuori servizio (art. 28),

se denunciati per fatti commessi in servizio poliziotti, militari e vigili del fuoco godono di un contributo fino a diecimila euro per le spese legali (art. 22-23),

gli agenti possono indossare videocamere in servizio soprattutto in carcere, CPR e durante manifestazioni, in generale l’uso di videocamere è consentito nei luoghi di reclusione (art. 21),

Vengono aggravate le pene per lesioni ad agenti di polizia o a personale sanitario (art. 20),

Aggravate le pene per violenza o minaccia a poliziotti. Le pene sono aumentate “fino alla metà” (si noti che il DDL prevedeva l’aumento “di un terzo”): Costituisce un’aggravante se il reato è commesso “al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici”. [leggi ponte di Messina, TAV ecc.]” (art. 19),

l’imbrattamento degli edifici adibiti a “funzioni pubbliche” (tribunali, caserme ecc.) comporta pene aggravate (art. 24),

il mancato rispetto di disposizioni impartite dalla polizia stradale (es. Ordine di fermarsi) comporta sanzioni amministrative più elevate riguardo a pene pecuniarie, decurtazione punti e sospensione della patente (art. 25).

Vengono introdotte sanzioni a chi non ottempera a disposizioni o si oppone a guardia di finanza, guardia costiera e marina militare (art. 29).

NON PUNIBILITA’ DEI MILITARI ALL’ESTERO E DEGLI AGENTI PROVOCATORI, FAVORITO LO SPIONAGGIO Viene ampliata la norma secondo cui molti reati compiuti dall’esercito durante le missioni internazionali sono non punibili (art. 30) e viene garantita l’impunità penale agli agenti segreti che si infiltrino in organizzazioni terroristiche o eversive, anche se svolgano in esse ruoli direttivi (art. 31). Viene così ampliata una impunità già introdotta parzialmente e transitoriamente dal governo Renzi con DL 7/2015

SICUREZZA NELLE CARCERI E NEI CPR Viene introdotto il nuovo delitto di “rivolta all’interno di un istituto penitenziario” con pene da 2 a 8 anni per i promotori e da 1 a 5 anni per la semplice partecipazione (ma sono previste anche numerose possibili aggravanti), Le pene si applicano anche nel caso di semplice “resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza” incluse “ le condotte di resistenza passiva che […] impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza” (art. 26)

Nel caso dei CPR (dove, ricordiamolo, sono detenute amministrativamente persone che non hanno commesso alcun reato) viene prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per chi promuove una rivolta e da 1 a 4 anni per la semplice partecipazione (anche qui sono previste numerose possibili aggravanti). Come nel caso delle carceri vengono punite “anche le condotte di resistenza passiva che […] impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza” (art. 27).

Viene semplificata la procedura per l’apertura di nuovi CPR. (art 27)

NORME “ANTI ROM” viene eliminata la sospensione della pena per le detenute incinte o madri di figli piccoli. La detenzione “può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri “(art. 15), vengono introdotte nuove norme contro chi organizza o favorisce l’accattonaggio minorile (art. 16)

CANNABIS LIGHT viene proibita (art. 18) la coltivazione e vendita della canapa. “È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi” per alcuni usi limitati.

Mentre l’Europa corre verso il riarmo e la guerra, si aggrava il processo di militarizzazione del territorio. Spetta alla lotta il compito di ristabilire le condizioni basilari di libertà sociale che questo decreto comprime ulteriormente

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