coronavirus, sanzioni penali e stato di eccezione

Siamo ormai in pieno “Stato di eccezione” giustificato dall’emergenza sanitaria. Cose fino a ieri ovvie ora sono proibite. L’attività politica (non virtuale) è diventata (quasi) impossibile:

AGGIORNAMENTO 25 MARZO 2020

Con il decreto legge 19/2020 le sanzioni penali sono state trasformate in sanzioni amministrative consistente nel pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 mentre non si applicano più le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale  le sanzioni sono aumentate fino a un terzo se chi compie la violazione è alla guida di un veicolo. Evidentemente lo Stato si è reso conto che il numero enorme di denunce penali sava ingolfando gli uffici giudiziari.

Sono però state aggravate le sanzioni penali per chi viola la quarantena: in questi casi si rischia la reclusione da uno a cinque anni.

13 marzo 2020

Vogliamo qui sottolineare una cosa importante:

Le sanzioni previste dai recenti decreti anticoronavirus per chi viene trovat* per strada senza valido motivo sono sanzioni penali, non amministrative.

quindi anche se arrivasse “solo una ammenda” è comunque una sanzione che rimane sulla fedina PENALE, di conseguenza (nel malaugurato caso succedesse) l’ammenda NON va pagata, altrimenti la condanna diventa definitiva. Bisogna invece rivolgersi a un legale di fiducia per fare opposizione al decreto penale (che arriva dopo l’ammenda) per contestarlo nel merito o, semplicemente, per trasformare l’ammenda in una “oblazione” : sanzione pecuniaria amministrativa che però estingue il procedimento penale e non lascia traccia sulla fedina penale.

Ovviamente qui stiamo parlando delle sanzioni previste  dall’ Art. 650 codice penale Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità  per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”

Nel caso di “più grave reato” ,  ad esempio false dichiarazioni nell’autocertificazione (art. 483 cod. penale) che prevede “la reclusione fino a due anni” la possibilità della oblazione non si applica.

Rimandiamo al prezioso manualetto “Stop al panico” realizzato dall’Associazione di Mutuo Soccorso per il diritto di espressione.